7 mag 2013

Roma: Disegno di legge del Senatore Bruno Mancuso e Lucio Malan‏

Riorganizzazione delle sedi giudiziarie. E’ questo il primo disegno di legge presentato dal senatore di S.Agata Militello Bruno Mancuso, firmato insieme al suo collega del Pdl Lucio Malan.

Riceviamo e pubblichiamo

"XVII LEGISLATURA
Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori  Malan-Mancuso e altri

Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie

Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, conseguente alla delega al governo - contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto  2011, n. 138 - per   la riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici giudiziari presenta gravi problemi di conformità alla delega stessa.

Innanzitutto, la delega prevede criteri "oggettivi e omogenei". In molti casi i criteri sono stati proprio l'opposto: sono state soppresse sedi molto più grandi, sotto ogni parametro, di decine di altre che invece sono state mantenute. Alcune regioni sono state particolarmente penalizzate, altre particolarmente salvaguardate. In alcuni casi il criterio enunciato è stato quello degli abitanti, in altri quello della superficie, in altri ancora quello del numero dei procedimenti, o quello del numero dei magistrati (con il paradosso che certe sedi pagano con la soppressione l'efficienza dei suoi magistrati). Il ministro, nel rendere conto alle commissioni competenti di queste anomalie, è addirittura arrivato a spiegare il mantenimento di una sede nella stessa provincia di un'altra che ha maggiore territorio, più abitanti, e sta in una città più grande con il minore numero di comuni del territorio di quest'ultima. Il fatto che tale parametro sia stato usato solo in questo caso, è di per sé sufficiente ad evidenziare la mancanza di omogeneità.
Altro aspetto problematico è quello dei tribunali metropolitani. Infatti, non solo nella legge-delega alla lettera b), ma anche nel D.Lgs. 491/99, la razionalizzazione, ovvero l’alleggerimento, del carico dei tribunali metropolitani è un elemento importantissimo. Questo criterio non è stato sempre seguito e in un caso si è addirittura riversato su uno dei tribunali metropolitani l'intero circondario di un altro tribunale, tra i più grandi della regione, oltre a parecchie sedi distaccate.

È significativo sia già stata sollevata la questione di costituzionalità riguardo alla soppressione di parecchie sedi, sulla prevalente base del mancato rispetto della delega.

Molto problematico è l'aspetto della riduzione di spesa pubblica che avrebbe dovuto derivare dalla razionalizzazione delle sedi giudiziarie, aspetto decisivo per introdurre la norma di delega in un decreto legge per "la  stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo". Il governo che ha approvato il decreto legislativo ha previsto un risparmio di 81 milioni in tre anni, cifra peraltro molto bassa. Ma tale cifra è stata ottenuta sommando esclusivamente le minori spese, senza tener conto di quelle che verranno aumentate: le spese per l'adeguamento delle sedi accorpanti, in molti casi oggi del tutto inadeguate, e spesso insufficienti anche se ristrutturate, le spese per il trasferimento del personale, quelle che dovranno sostenere le pubbliche amministrazioni per le trasferte del proprio personale in sedi più lontane e spesso meno accessibili, e altre ancora. Il fatto che poi non si sia, neppure per accenno, considerato i maggiori costi di tempo e di viaggio che graveranno sui cittadini è indice di un concetto stato-centrico di società.

È anche importante notare che il Governo non abbia tenuto in alcun conto i pareri, equilibrati e articolati, e quasi identici fra loro, espressi a larghissima maggioranza dalle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Pertanto, questo disegno di legge propone che gli effetti del decreto legislativo 155 del 2012 siano rinviati di dodici mesi, in modo da permettere al nuovo governo e al nuovo parlamento di ridefinire in modo razionale e conforme alla delega, la razionalizzazione delle sedi giudiziarie.


TESTO


Articolo 1

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, la parola: ''dodici'' è sostituita con la parola ''ventiquattro".
2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sono sospesi fino al 31 dicembre 2013".

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