10 dic 2008

Entro il 16 dicembre il versamento del saldo dell'I.C.I. 2008

Scade martedì 16 dicembre il termine per effettuare il versamento della seconda rata a saldo dell'I.C.I. 2008, imposta che - come si ricorderà - a seguito dell'articolo 1 del decreto-legge n° 93 del 27 maggio scorso, a decorrere dall’anno 2008 ha introdotto l’esclusione dell’imposta comunale per l’abitazione principale dei contribuenti e che riguarderà solo le prime case, comprese le pertinenze, come garage, cantine e soffitte. In base alle disposizioni di legge, l'esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1: abitazione di tipo signorile; A/8: ville e A/9: castelli e palazzi eminenti. Il Dipartimento comunale Tributi aveva chiarito al momento del versamento dell'acconto di giugno, che “le pertinenze sono esenti nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale concernente l'applicazione dell'ICI. In base al disposto dell'art.10 /bis del regolamento, l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione”. Inoltre si evidenzia che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Per quanto concerne "gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado" il Dipartimento comunale Tributi ha precisato che in base al disposto dell'art.6/ter del vigente regolamento, il Comune di Messina ha sottoposto l'applicazione dell'assimilazione a determinate condizioni procedurali: "il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento, per usufruire dei benefici deve produrre apposita istanza diretta al Dipartimento Tributi unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della Legge n.15 del 04/01/1968, dalla quale risulti che l'immobile è stato concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e che i medesimi, abbiamo stabilito ivi la loro residenza da almeno tre anni". Tali condizioni devono essere tassativamente rispettate per il riconoscimento dell'esonero.

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